IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla
 Corte  costituzionale  nel  proc.  pen. n. 1138/1991, contro Bizzarri
 Giuseppe, nato a Capena il 10 ottobre  1957,  residente  a  Roma,  in
 viale  Galilei n. 15 imputato del reato di cui all'art. 73 del d.P.R.
 n. 309/1990 per aver detenuto gr. 60 circa  di  hashish,  pari  a  gr
 1.360 di thc, equivalenti a 27,2 dmg, Roma, 21 febbraio 1991.
    Premesso  che  l'imputato  e' stato tratto a giudizio direttissimo
 per rispondere del reato  in  epigrafe;  che,  dopo  il  giudizio  di
 convalida, chiedeva termine a difesa e quindi giudizio abbreviato;
      che,  a conclusione del giudizio, il p.m. concludeva la condanna
 e la difesa solleva questione di  legittimita'  costituzionale  degli
 artt.  73,  74 e 78, del t.u. 309/1990 in relazione agli artt. 3 e 25
 della Costituzione.
    Considerato  che  la  fattispecie  incriminatrice  risultante  dal
 coordinato  disposto degli artt. 73, 75 e 78 del t.u. 309/1990 appare
 in contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione,  per  i  motivi
 diffusamente  esposti nell'ordinanza in causa Martignetti (depositata
 il 5 gennaio 1990), con la quale questo stesso tribunale rimetteva  a
 codesta Corte la risoluzione di analoga questione.
    Invero  la identificazione della predetta fattispecie basata sulla
 detenzione (o importazione  o  acquisto)  di  quantita'  di  sostanze
 stupefacenti   eccedenti   la  "dose  media  giornaliera",  viola  il
 principio di ragionevolezza (in quanto  fonda  la  punizione  su  una
 presunzione  assoluta  di  spaccio  non  corrispondente  all'id  quod
 plerumque accidit), nonche' il principio di  uguaglianza,  in  quanto
 finisce col sottoporre alla stessa sanzione penale situazioni diverse
 (spaccio e consumo).
    Essa  viola  altresi'  il  principio  di  necessita' offensiva dei
 comportamenti punibili - in quanto punisce  una  condotta  che  o  e'
 priva  di concreta pericolosita' per beni altrui (nel caso di consumo
 di droghe leggere o di uso "compatibile" di droghe pesanti) ovvero e'
 insuscettibile di discrimine mediante la  prova  della  insussistenza
 del  pericolo nel caso concreto, mentre, in quanto lede un bene dello
 stesso  consumatore,  non  puo'  giustificare  l'applicazione   della
 sanzione  penale  -  nonche'  la  riserva di legge di cui all'art. 25
 della Costituzione, in quanto rimette alla p.a. la determinazione  di
 un  elemento  della  fattispecie  penale  (la  dmg  da cui dipende il
 discrimine tra lecito e illecito penale), al di fuori  dei  necessari
 criteri e principi direttivi, senza che la nozione si cui si fonda il
 predetto discrimine abbia di per se' alcuna consistenza scientifica.
    Ritenuto   che   il   criterio   quantitativo   non  e'  idoneo  a
 differenziare la condotta legittimamente punibile (spaccio) da quella
 non punibile alla stregua della Costituzione (consumo), giacche', ove
 sia determinato con criteri di larghezza appare inutile in quanto  si
 presta  ad  essere  utilizzato  come  copertura  per  l'attivita'  di
 spaccio, mentre se e' determinato con criteri  restrittivi  coinvolge
 necessariamente  (ed  illegittimamente)  il  consumo  nella  sanzione
 penale.
    Considerato, quindi, che per ricondurre  il  denunciato  complesso
 normativo   nell'ambito  della  legittimita'  costituzionale  occorre
 eliminare dall'art. 75  del  citatato  t.u.  l'inciso  "in  dose  non
 superiore  a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri
 indicati al primo comma dell'art. 78".
    Ritenuto,  infine,  che  la  questione  appare  rilevante  per  la
 risoluzione  del  caso di specie, atteso che l'imputato, in base alle
 norme allegate a sospetto  di  incostituzionalita',  dovrebbe  essere
 sottoposto  a  sanzione penale per la mera detenzione, della droga di
 cui e' stato  trovato  in  possesso,  in  relazione  alla  quale  non
 ricorrono  elementi  che ne possano fare indurre la destinazione allo
 spaccio.